Art. 9.
(Agevolazioni fiscali in favore dell'innovazione editoriale).

      1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento per gli investimenti di cui al comma 2 alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali che presentano spiccate caratteristiche innovative e qualitative, con riferimento all'esclusività del carattere culturale del contenuto e che sono caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) un ciclo produttivo di media e lunga durata;

          b) un ciclo commerciale di media e lunga durata necessario alla diffusione.

      2. Sono ammessi all'agevolazione fiscale di cui al comma 1 gli investimenti, effettuati tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, che riguardano:

          a) la progettazione e l'ideazione editoriali;

          b) l'eventuale traduzione dei contenuti dei prodotti di cui alla lettera a);

          c) l'eventuale digitalizzazione dei contenuti dei prodotti di cui alla lettera a);

          d) l'acquisto di diritti di edizione o di riproduzione dei materiali iconografici necessari per la lavorazione redazionale.

 

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      3. Ai fini dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1, i programmi devono contenere indicazioni analitiche su:

          a) gli elementi di innovazione e di spiccata qualità del prodotto editoriale per il quale si richiede l'agevolazione;

          b) i tempi di ciclo produttivo e di commercializzazione;

          c) la situazione patrimoniale ed editoriale dell'impresa.

      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso previo parere del Comitato.
      5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi, nonché all'eventuale integrazione del Comitato con rappresentanti delle categorie interessate.
      6. Sono escluse dall'agevolazione fiscale previste dal presente articolo le opere edite dallo Stato, da enti pubblici, da istituti finanziari o di credito, da imprese non editoriali nonché le opere pubblicate da imprese editoriali che comunque utilizzino altri contributi pubblici erogati in favore delle stesse opere.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.